Il Decreto Lavoro è intervenuto sulla disciplina del contratto a tempo determinato. In particolare, l’art. 24 del D.l. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, è intervenuto sulle causali del contratto a tempo determinato.
Cos’è il contratto a tempo determinato? È quel contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine. La sua forma è scritta, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni. La durata massima di un contratto di questo tipo è 12 mesi senza indicazione di alcuna causale, prorogabili di ulteriori 12 mesi con indicazione di una causale, per un totale di 24 mesi, comprese proroghe (massimo 4) e rinnovi.
Prima del Decreto Lavoro.
La disciplina del rapporto di lavoro a termine contenuta nel D.lgs. n. 81/2015, come modificata dal c.d. Decreto Dignità, D.l. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2018, ha previsto, in caso di contratto di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, la sussistenza di specifiche causali per l’apposizione di un termine del contratto di lavoro a tempo determinato. Dunque, era necessaria almeno una delle seguenti condizioni, ad eccezione dei contratti per attività stagionali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Dopo il Decreto Lavoro.
Le precedenti causali vengono eliminate e sostituite dalle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Queste sono le nuove causali dei contratti a tempo determinato previste a partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, e fatte salve eventuali ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento.
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