In vigore dal 5 maggio 2023, il D.l. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, che, tra le tante novità, interviene nuovamente sul taglio del cuneo fiscale, dopo che la Legge di Bilancio 2023 aveva già esteso per tutto il 2023 la misura sperimentata nel 2022.

Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio e qual è la novità sul taglio del cuneo fiscale.

Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Ha previsto una riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori per 13 mensilità, pari al:

  • 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 €;
  • 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 € e non eccede l’importo di 2.692 €.

Novità DL Lavoro. È stato approvato un aumento di 4 punti percentuali delle misure già previste dalla Legge di Bilancio 2023, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, tredicesima mensilità esclusa. Dunque, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, è pari al:

  • 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 €:
  • 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 € e non eccede l’importo di 2.692 €.

Dunque un ulteriore taglio del cuneo fiscale per l’anno 2023 e per l’applicabilità di questa misura attendiamo le istruzioni operative da parte dell’INPS.

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