L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga, al di fuori del periodo di vigenza della Qu.I.R.
Cos’è il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma di denaro che viene accantonata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del lavoratore dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro. La normativa prevede la possibilità di richiedere un’anticipazione del TFR solo in specifici casi e non su base mensile.
Quando è possibile richiedere un’anticipazione del TFR?
Il lavoratore con un’anzianità di servizio pari ad almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro, può richiedere un’anticipazione del TFR maturato una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e fino al 70% spettante. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
– acquisto prima casa per sé o per i figli;
– spese sanitarie per terapie o interventi straordinari;
– spese durante i periodi di congedo per maternità, per formazione o formazione continua.
Si può anticipare mensilmente in busta paga?
L’anticipo mensile in busta paga non è consentito dalla normativa vigente. Questa possibilità era prevista in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2015, attraverso la Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione), per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Tale misura non è stata prorogata e, pertanto, non è più in vigore.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 616/2025, ha chiarito che l’anticipo mensile del TFR in busta paga non è legittimo, neanche con l’accordo del lavoratore. Tale pratica snaturerebbe l’istituto, trasformandolo in una componente della retribuzione ordinaria, con conseguenti implicazioni anche sul piano contributivo e fiscale.
Conseguenze per il datore di lavoro in caso di erogazione mensile del TFR
Qualora il personale ispettivo rilevi l’erogazione mensile del TFR in busta paga, potrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.lgs. n.124/2004.