Breve guida al congedo parentale 2024 con le risposte alle domande più frequenti sull’aumento dell’indennità.
- Cos’è il congedo parentale?
- A cosa serve?
- A chi spetta?
- Fino a quando spetta?
- Quali sono i requisiti?
- Quando fare domanda?
- Quanto spetta?
- Aumento indennità all’80%: si tratta di un mese in più?
- A chi spetta l’aumento dell’indennità?
- Come fare domanda?
- Chi paga la maggiorazione?
- Se un genitore non fruisce del congedo parentale può trasferire i suoi mesi all’altro?
Cos’è il congedo parentale?
È un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori lavoratori dipendenti.
A cosa serve?
A prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali.
A chi spetta?
Ai genitori lavoratori dipendenti, tranne lavoratori domestici e a domicilio e lavoratori con rapporto di lavoro cessato o sospeso. Spetta anche in caso di adozione/affidamento.
Fino a quando spetta?
Fino ai 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi (continuativo o frazionato). Limiti complessivi:
- madre massimo 6 mesi;
- padre massimo 6 mesi, elevabili a 7 (vedi sopra);
- genitore solo massimo 11 mesi.
Se parto, adozione o affidamento plurimi, il congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Quali sono i requisiti?
Avere un rapporto di lavoro in corso.
Quando fare domanda?
Prima dell’inizio del periodo di congedo parentale.
Quanto spetta?
Riepilogo retribuzione:
- 1 mese all’80% fino al 6° anno del bambino se congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, è terminato successivamente al 31 dicembre 2022;
- 1 mese al 60% (80% solo per il 2024) fino al 6° anno del bambino se congedo di maternità o, in alternativa, di paternità è terminato successivamente al 31 dicembre 2023;
- 7 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino o tutti e 9 i mesi se il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità è terminato prima del 31 dicembre 2022;
- i restanti mesi fino al limite di 10 o 11 mesi (11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) non indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e, in tal caso, sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
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