Congedo parentale 2024: le FAQ

Breve guida al congedo parentale 2024 con le risposte alle domande più frequenti sull’aumento dell’indennità.

Cos’è il congedo parentale?

È un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori lavoratori dipendenti.

A cosa serve?

A prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali.

A chi spetta?

Ai genitori lavoratori dipendenti, tranne lavoratori domestici e a domicilio e lavoratori con rapporto di lavoro cessato o sospeso. Spetta anche in caso di adozione/affidamento.

Fino a quando spetta?

Fino ai 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi (continuativo o frazionato). Limiti complessivi:

  • madre massimo 6 mesi;
  • padre massimo 6 mesi, elevabili a 7 (vedi sopra);
  • genitore solo massimo 11 mesi.

Se parto, adozione o affidamento plurimi, il congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Quali sono i requisiti?

Avere un rapporto di lavoro in corso

Quando fare domanda?

Prima dell’inizio del periodo di congedo parentale.

Quanto spetta?

Riepilogo retribuzione:

  • 1 mese all’80% fino al 6° anno del bambino se congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, è terminato successivamente al 31 dicembre 2022;
  • 1 mese al 60% (80% solo per il 2024) fino al 6° anno del bambino se congedo di maternità o, in alternativa, di paternità è terminato successivamente al 31 dicembre 2023;
  • 7 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino o tutti e 9 i mesi se il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità è terminato prima del 31 dicembre 2022;
  • i restanti mesi fino al limite di 10 o 11 mesi (11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) non indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e, in tal caso, sono indennizzabili al 30% della retribuzione.