Il 16 gennaio 2024, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 11 con le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’esonero sui contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
La legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, ha infatti previsto per l’anno 2024 e per i rapporti di lavoro dipendente, escluso il lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 o 7 punti percentuali, a seconda della retribuzione imponibile. Resta esclusa la tredicesima mensilità.
Dunque, è così confermato il taglio del cuneo fiscale già previsto per il 2023. Novità: esclusione della tredicesima mensilità e della quattordicesima, se prevista dal contratto collettivo di lavoro.
Beneficiari: lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi lavoratori domestici.
Periodo di paga: 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.
Esonero:
- 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima;
- 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima.
Nel caso in cui si hanno più rapporti di lavoro con lo stesso o altro datore di lavoro si ha diritto al taglio del cuneo fiscale su ogni rapporto, indipendentemente dall’altro.
Questa agevolazione non ha la natura di incentivo all’assunzione, per cui non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione come previsto, da ultimo, dall’art. 31 del D. lgs. n. 150/2015, non è subordinato al possesso del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e neanche all’autorizzazione della Commissione Europea.
Cumulabilità:
- si con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro;
- no con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui alla Legge di Bilancio 2024, art. 1, cc. 180-182.