Il 24 maggio 2023, l’Inps ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione dell’aumento dell’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, noto come taglio del cuneo fiscale 2023.
Ricordo che l’esonero contributivo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2023 e prevede l’esonero contributivo del 2-3% per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023. Il successivo e recente D.l. 48/2023 in vigore dal 5 maggio 22023, c.d Decreto Lavoro, ha previso un’innalzamento di questo esonero di 4 punti percentuali per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023.
L’Inps con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023 ha fornito le indicazioni per la gestione dell’esonero, attenzionando che l’aumento di 4 punti percentuali non ha effetto sulla tredicesima mensilità.
Beneficiari: tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Esclusi i lavoratori domestici.
Dunque per il periodo di paga 1° luglio – 31 dicembre 2023, è previsto un ulteriore taglio del cuneo fiscale del 4% che si aggiunge al precedente per un totale di:
– 6% per i redditi fino a 35.000 €;
– 7% per i redditi fino a 25.000 €.
Ma attenzione alla tredicesima mensilità se erogata nel mese di dicembre o mensilmente.
- Tredicesima mensilità erogata a dicembre 2023: sarà applicata la riduzione prevista dalla Legge di Bilancio del 2% se non eccede l’importo di 2.692 € e del 3% se non eccede l’importo di 1.923 €.
- Tredicesima mensilità erogata mensilmente: la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nella misura del 2% se il rateo non eccede l’importo di 224 €, nella misura del 3% se il rateo non eccede l’importo di 160 €.
In caso di rapporto di lavoro iniziato, sospeso o cessato in corso d’anno, il massimale di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate.