Pubblicata il 28 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale la Legge  n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) recante “Disposizioni in materia di lavoro” in vigore dal 12 gennaio 2025.

In breve, le principali novità per il lavoro.

Assenze per malattia superiore a 60 giorni 

Art. 1. In caso di assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi se il medico competente:

  • ritiene necessario verificare l’idoneità alla mansione, servirà una visita medica prima di riprendere l’attività lavorativa;
  • se non ritiene necessaria la visita, dovrò esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

Compatibilità cassa integrazione con attività lavorativa 

Art. 6. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo nel periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale se non comunica preventivamente lo svolgimento dell’attività lavorativa all’INPS. 

Somministrazione di lavoro

Art. 10. Novità sulla somministrazione a tempo indeterminato. Abrogata la norma secondo cui, fino al 30 giugno 2025, se il contratto di somministrazione tra l’agenzia e l’utilizzatore è a tempo determinato, l’utilizzatore poteva impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, lo stesso lavoratore somministrato per il quale l’agenzia abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini la costituzione, in capo all’utilizzatore, di un rapporto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

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Novità anche per la somministrazione a tempo determinato. Sono esclusi dal computo numerico i lavoratori: i già esclusi ai fini del contratto a temine; gli assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato; i disoccupati che godono da almeno 6 mesi di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali; gli svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi di numeri 4) e 99), art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come individuati con decreto del Ministro del Lavoro. 

Infine, le causali ex art. 19, comma 1, non sono necessarie in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Attività stagionali: norma di interpretazione autentica

Ar. 11. Con una norma di interpretazione autentica, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963, le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quando previsto dai CCNL, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025), stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato

Art. 13.  Salvo condizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato è fissata in:

  • 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
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In ogni caso la durata non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a:

  • 15 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi;
  • 30 giorni per i contratti con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

In caso di rinnovo di un contratto a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. 

Comunicazione lavoro agile

Art. 14. Obbligatoria la comunicazione telematica dei nominativi dei lavoratori e data inizio e fine della prestazione in modalità agile: 

  • entro 5 giorni dalla data di inizio del periodo,

oppure

  • entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificato della durata o cessazione del periodo di lavoro in modalità agile.

In caso di mancata comunicazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500€ per ogni lavoratore interessato.

Unico contratto di apprendistato duale

Art. 18. Prima la trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello era ammessa solo in apprendistato di secondo livello, adesso, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

  • apprendistato professionalizzante, per conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali (durata massima dei due periodi di apprendistato non superiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva);
  • apprendistato di alta formazione e ricerca, secondo durata e finalità definiti dall’art. 45, D. Lgs. n. 81/2015, nel rispetto dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Dimissioni per fatti concludenti

Art. 19. Viene disposto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di tale previsione, oltre 15 giorni di calendario, il datore di lavoro comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche. La norma non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

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Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

Art. 23. L’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un numero massimo di 60 rate mensili, nei casi che saranno definiti con apposito decreto del Ministero del Lavoro (ancora da emanare).