NASpI ai neo papà dimissionari: al lavoratore padre che si dimette volontariamente dopo aver fruito del congedo obbligatorio o del congedo alternativo in sostituzione della madre, spetta la NASpI.
A tal proposito è intervenuto l’INPS con la circolare n. 32/2023 e con il successivo messaggio n. 1356/2023, fornendo chiarimenti interpretativi e applicativi sulle disposizioni contenute nel D. lgs 105/2022. Il suddetto decreto ha esteso ai lavoratori padri il divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo e fino a un anno di età del figlio, divieto previsto già per le lavoratrici madri. Questa disposizione si applica al lavoratore padre che usufruisce del congedo obbligatorio o alternativo, analizzati di seguito.
Di quali congedi parliamo?
- Congedo obbligatorio: 10 giorni, anche in via non continuativa, per eventi parto, adozione o affidamento, fruibile dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi. È utilizzabile in caso di parto perinatale. In caso di parto plurimo la durata è 20 giorni. Per un approfondimento leggere l’articolo “congedo di paternità obbligatorio“.
- Congedo alternativo in sostituzione della madre: in caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, o, ancora, in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre.
Spetta la NASpI? Si, il padre lavoratore che si dimette volontariamente entro un anno di vita del bambino, e in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, spetta l’indennità di disoccupazione.
L’azienda è, invece, tenuta a versare il cosiddetto ticket di licenziamento.
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