“Lo sciopero è retribuito?”, “Devo avvisare il datore di lavoro?”, “Posso essere sanzionato?”, sono dubbi comuni ogni volta che si parla di sciopero, un diritto tutelato dalla Costituzione, ma spesso poco conosciuto nelle sue implicazioni pratiche, soprattutto in busta paga.
Cos’è il diritto di sciopero?
Lo sciopero è l’astensione collettiva dal lavoro esercitata dai lavoratori per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative o la tutela di altri interessi dei lavoratori.
È un diritto soggettivo tutelato dalla Costituzione, art. 40 ed individuale (titolare è il singolo lavoratore), ma ad esercizio collettivo.
L’assenza per sciopero in busta paga è retribuita?
No, il lavoratore che aderisce allo sciopero non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione dal l lavoro. In busta paga sarà evidenziata l’assenza e non maturano gli istituti collegati con l’effettività della prestazione, quali mensilità aggiuntive, ferie e permessi.
In caso di malattia, maternità, cassa integrazione coincidenti con lo sciopero, invece, il lavoratore ha diritto alla retribuzione.
Lo sciopero vale anche per i part-time o per un’ora sola?
Si, si può scioperare per tutta o parte della giornata lavorativa.
Il lavoratore in sciopero rischia una sanzione disciplinare?
L’assenza per sciopero non è contestabile né sanzionabile dal datore di lavoro.
Cosa deve fare il lavoratore?
Non è prevista una comunicazione preventiva al datore di lavoro. Solitamente la comunicazione dello sciopero è effettuata dalle organizzazioni sindacali, che proclamano l’azione collettiva e ne danno notizia secondo le modalità previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva nei casi specificamente regolati, come nei servizi pubblici essenziali, L. n. 146/1990.
