A partire dal 12 gennaio 2025, la Legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, c.d. Collegato Lavoro, introduce una novità importante in merito alla durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Nel contratto a termine, il periodo di prova deve essere proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere. Ma come lo calcoliamo? L’art. 3 della L. n. 203/2024, prevede come calcolarne la durata.
Cosa cambia dal 12 gennaio 2025?
La Legge n. 203/2024 stabilisce che, salvo diverse previsioni contrattuali, la durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato viene determinata in:
- 1 giorno di effettiva prestazione lavorativa per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Limiti
In ogni caso, la durata del periodo di prova non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a:
- 15 giorni, per i contratti con durata fino a 6 mesi;
- 30 giorni, per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Rinnovo del contratto
In caso di rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle stesse mansioni, non potrà esserci ulteriore periodo di prova.
Prolungamento del periodo di prova in caso di assenze
In caso di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza, al fine di garantire che il lavoratore abbia effettivamente il tempo necessario per svolgere il periodo di prova.