Arrivati con nota n. 579 del 22 gennaio 2025 i primi chiarimenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro sulla procedura delle dimissioni per fatti concludenti, disciplinate dalla Legge n. 203/2024 che all’art. 19 integra l‘art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, in materia di assenza ingiustificata del lavoratore e risoluzione del rapporto di lavoro.
Procedura
1.Assenza ingiustificata del lavoratore.
Il lavoratore si assenta oltre la durata prevista dal CCNL o, in mancanza di tale previsione, oltre 15 giorni.
2. Comunicazione.
Il datore di lavoro comunica alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata.
N.b: la comunicazione va fatta solo se il datore di lavoro intende far valere tale assenza ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Contenuto della comunicazione: dovranno essere inserite tutte le informazioni a conoscenza del datore di lavoro (dati anagrafici, recapiti telefonici e/o di posta elettronica). La comunicazione va inviata preferibilmente tramite PEC. Per semplificare, l’Ispettorato del Lavoro ha messo a disposizione un apposito modello.
Verifica: l’ITL potrà verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, ma anche altri lavoratori presso la stessa azienda e altri soggetti che possano fornire elementi utili alla verifica. Questo accertamento dovrà essere avviato tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di assenza ingiustificata trasmessa dal datore di lavoro.
3. Risoluzione rapporto di lavoro.
A seguito della comunicazione, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Non è necessario attendere l’intervento da parte dell’Ispettorato per procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
N.b: se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza, la norma non si applica, quindi non ci saranno dimissioni per fatti concludenti. È, dunque, il lavoratore a dover dimostrare l’impossibilità.
Non trova applicazione la norma delle dimissioni per fatti concludenti, se l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro. In tal caso comunicherà l’inefficacia della risoluzione al lavoratore e al datore di lavoro.
Se invece risulta che il lavoratore, anche se contattato dall’Ispettorato, è stato assente senza giustificato motivo e non ha dato prova dell’impossibilità della comunicazione, il rapporto dovrà intendersi risolto. Gli eventuali motivi alla base dell’assenza, quali, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento delle retribuzioni, potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di giusta causa delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà a informare il lavoratore dei suoi diritti.