La Legge di Bilancio 2024 ha previsto un nuovo esonero contributivo a favore delle lavoratrici con figli (L. n. 213/2023, art. 1, cc. 180-182). Il 31 gennaio 2024, l’Inps con la circolare n. 27 ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la sua gestione.
L’esonero non rientra tra gli Aiuti di Stato né è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea. Non è un incentivo all’assunzione, quindi non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 e non è subordinato al possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Misura
Esonero al 100% dei contributi a carico dipendente.
Limite massimo: 3.000€ annui, da riparametrare su base mensile per un massimo di 250€ mensili, senza decurtazione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.
In caso di più rapporti di lavoro, l’Inps chiarisce che la lavoratrice potrà avvalersi dell’esonero per ogni rapporto.
Beneficiari
Lavoratrici madri dipendenti, settore pubblico e privato, con un contratto a tempo indeterminato, sia instaurato che instaurando.
Esclusi: rapporti di lavoro domestico.
- Periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026: lavoratrici madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 18 anni.
- Periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 e in via sperimentale: lavoratrici madri di almeno due figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni.
L’esonero spetta anche in caso di figli in adozione o affidamento.
Requisiti
Essere lavoratrici madri di almeno di almeno tre figli, due figli solo per il 2024, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il requisito è soddisfatto al momento della nascita del terzo o secondo figlio. Nessuna decadenza dal diritto di beneficiare della decontribuzione in caso di:
- premorienza di uno o più figli;
- eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
- non convivenza di uno dei figli;
- affidamento esclusivo al padre.
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