Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro coincidente con l’evento parto. Requisito: il padre deve essere titolare di un rapporto da lavoro dipendente.

Quanti giorni spettano? Dal 13 agosto 2022, spettano 10 giorni, anche in via non continuativa, per eventi parto, adozione e affidamento. Si possono fruire in concomitanza del congedo di maternità, ed è fruibile anche in caso di parto perinatale.

In caso di parto plurimo la durata è aumentata a 20 giorni.

Decorrenza. Si può fruire del congedo obbligatorio nel periodo che va da 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi alla nascita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o dall’affidamento o collocamento temporaneo. 

Indennità: indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. 

Come fare domanda? Il padre titolare di rapporto di lavoro dipendente, deve comunicare al datore di lavoro, in forma scritta, i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a cinque giorni, in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

In caso di mancato riconoscimento del diritto del congedo obbligatorio da parte del datore di lavoro, l’INL, con nota n. 2414 del 2022, ha fornito un quadro delle sanzioni applicabili. Rifiuto, opposizione, ostacolo alla fruizione del congedo, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, a cui si aggiunge il mancato conseguimento della parità di genere.

 

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