L’art. 24 del Decreto Coesione (D.l. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 95/2024) ha introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori over 35 in una delle regioni comprese nella Zona Economia Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES).
Con la circolare INPS n. 10 del 03 febbraio 2025, sono state fornite le tanto attese istruzioni operative per accedere all’incentivo.
Vediamo nel dettaglio chi può usufruire del Bonus ZES e quali sono gli adempimenti necessari.
Cos’è il Bonus ZES
Il bonus ZES è un incentivo rivolto ai datori di lavoro che hanno assunto, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori over 35 tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della Zona Economia Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES).
Quali sono le regioni ZES?
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabaria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sicilia;
- Sardegna.
Dal 20 novembre 2025 (art. 1, comma 1, L. n. 171/2025) rientrano anche:
- Marche;
- Umbria.
A chi spetta
Beneficiari sono i datori di lavoro privati che tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori over 35, disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni ZES.
Esclusi: pubblica Amministrazione e settore domestico.
Requisiti per accedere all’incentivo
- Requisito dimensionale: nel mese dell’assunzione, il datore di lavoro deve aver occupato massimo 10 dipendenti.
- Incremento occupazione netto: l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.
- Assenza di licenziamenti. Nei 6 mesi precedenti, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Nei 6 mesi successivi, non può licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.
- Regolarità contributiva: è richiesto DURC positivo.
- Rispetto della normativa in materia di: condizioni di lavoro, salute e sicurezza, contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Cause di esclusione
Il beneficio non spetta in caso di:
- violazione del diritto di precedenza;
- presenza di sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale;
- assunzioni che costituiscono l’attuazione di un obbligo preesistente.
Lavoratori per cui spetta il Bonus ZES
Possono beneficiare dell’assunzione agevolata i lavoratori che, alla data di assunzione, soddisfavano le seguenti condizioni:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero contributivo è riconosciuto anche nei seguenti casi particolari:
- lavoratore già assunto a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro che ha usufruito solo in parte del Bonus ZES;
- lavoratore assunto precedentemente dallo stesso datore di lavoro con Bonus ZES, ma il precedente rapporto è cessato in anticipo per dimissioni o licenziamento avvenuto oltre i 6 mesi successivi all’assunzione incentivata.
Misura dell’agevolazione
Il Bonus ZES consiste in un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso premi e contributi INAIL), fino a un massimo di 650€ mensili per ogni lavoratore.
L’importo è riproporzionato in caso di:
- contratti part time;
- rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese.
Durata massima dell’esonero: 24 mesi.
Come fare domanda
Per accedere al Bonus ZES è necessaria presentare apposita istanza telematica all’INPS. L’incentivo potrà essere applicato solo dopo l’accoglimento della richiesta da parte dell’Istituto.
La domanda deve contenere:
- dati identificativi dell’impresa, compreso il numero dipendenti occupati nel mese dell’assunzione agevolata;
- dati identificativi lavoratore per il quale di richiede l’esonero con dichiarazione che attesti lo status di disoccupato da almeno 24 mesi;
- tipologia del contratto di lavoro (specificando la percentuale in caso di part time);
- importo della retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- regione e provincia in cui si svolge la prestazione lavorativa.
Compatibilità con altri incentivi
Il Bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote contributive previste per il datore di lavoro dalla normativa vigente. Ad esempio, non è compatibile con la Decontribuzione Sud.
È invece compatibile con:
- l’esonero per i datori di lavoro in possesso di Certificazione della parità di genere;
- le agevolazioni che prevedono una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
