Bonus Donne: domande dal 16 maggio 2025

Pubblicata la tanto attesa circolare INPS n. 91/2025 con le istruzioni operative per l’applicazione del Bonus Donne, un esonero contributivo introdotto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, art. 23) e definito dal Decreto Interministeriale n. 67/2025. Questo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate

Obiettivo

Favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate. 

Destinatari

Datori di lavoro privati che

  • assumono donne svantaggiate
  • a tempo indeterminato
  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Esclusi: apprendistato, lavoro domestico, imprese in difficoltà.

Chi sono le donne svantaggiate?

Donne di qualunque età:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle aree ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  • con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere (le aree sono indicate annualmente da apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Durata e periodo di validità

Differente in base alle lavoratrici.

  • Per le prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 durata massima 24 mesi.
  • Per le prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nell’area ZES: assunzioni dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, durata massima 24 mesi. Necessaria comunicazione preventiva all’INPS.
  • Per le professioni o settori con elevata disparità occupazionale di genere: assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024, durata massima 12 mesi.

Perché questa differenza tra tutto il territorio nazionale e area ZES? Per l’Area ZES è necessaria apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea, arrivata in data 31 gennaio 2025.

Misura

L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 € mensili, per ogni lavoratrice. 

N.B: è una misura ad esaurimento fondi.

Condizioni

Per fruire dell’esonero:

  • si deve essere in possesso di DURC positivo;
  • si devono rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali;
  • si devono rispettare i principi generali previsti dall’art. 31, D.lgs. n. 150/2015

L’incentivo spetta se l’assunzione realizza:

  • un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

L’esonero non spetta se:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza;
  • se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • se le lavoratrice sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro.  

Cumulabilità

  • L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  • È compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4. D. lgs. n. 216/2023).

Domanda

È necessario inoltrare domanda telematica all’INPS attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiRescCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne. 

In caso di assunzioni nell’area ZES, la domanda va presentata in via preventiva (rapporti di lavoro non ancora in corso).

Il modulo è disponibile dal 16 maggio 2025.