Pubblicata la tanto attesa circolare INPS n. 91/2025 con le istruzioni operative per l’applicazione del Bonus Donne, un esonero contributivo introdotto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, art. 23) e definito dal Decreto Interministeriale n. 67/2025. Questo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate.
Obiettivo
Favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate.
Destinatari
Datori di lavoro privati che
- assumono donne svantaggiate
- a tempo indeterminato
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Esclusi: apprendistato, lavoro domestico, imprese in difficoltà.
Chi sono le donne svantaggiate?
Donne di qualunque età:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle aree ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere (le aree sono indicate annualmente da apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Durata e periodo di validità
Differente in base alle lavoratrici.
- Per le prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 durata massima 24 mesi.
- Per le prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nell’area ZES: assunzioni dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, durata massima 24 mesi. Necessaria comunicazione preventiva all’INPS.
- Per le professioni o settori con elevata disparità occupazionale di genere: assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024, durata massima 12 mesi.
Perché questa differenza tra tutto il territorio nazionale e area ZES? Per l’Area ZES è necessaria apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea, arrivata in data 31 gennaio 2025.
Misura
L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 € mensili, per ogni lavoratrice.
N.B: è una misura ad esaurimento fondi.
Condizioni
Per fruire dell’esonero:
- si deve essere in possesso di DURC positivo;
- si devono rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali;
- si devono rispettare i principi generali previsti dall’art. 31, D.lgs. n. 150/2015.
L’incentivo spetta se l’assunzione realizza:
- un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
L’esonero non spetta se:
- l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- l’assunzione viola il diritto di precedenza;
- se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
- se le lavoratrice sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro.
Cumulabilità
- L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- È compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4. D. lgs. n. 216/2023).
Domanda
È necessario inoltrare domanda telematica all’INPS attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiRescCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne.
In caso di assunzioni nell’area ZES, la domanda va presentata in via preventiva (rapporti di lavoro non ancora in corso).
Il modulo è disponibile dal 16 maggio 2025.

