Diverse le misure introdotte in tema di sgravi contributivi per incentivare le assunzioni, in particolare di giovani. Nel 2023, sono in vigore le seguenti agevolazioni per chi assume:
Incentivo occupazione giovani under 36
Riferimento normativo: art. 1, c. 297, L. 197/2022.
Destinatari: datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in un contratto e tempo indeterminato un giovane under 36.
Requisiti: giovani under 36 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
Scadenza: assunzioni/trasformazione dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Modalità di richiesta: flusso Uniemens secondo istruzioni INPS circ. 57/2023.
Esclusioni: lavoro domestico e settore finanziario.
Datore di lavoro:
– deve avere il DURC regolare;
– deve essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro e rispettare le condizioni per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D. Lgs. 150/2015;
– non deve aver fatto licenziamenti individuali per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione e non farne nei 9 mesi successivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.
Misura: esonero contributivo pari al 100% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Importo massimo 8.000 € annui, parametrati su base mensile.
Durata massima: 36 mesi, 48 mesi per le unità produttive del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Cumulabilità: si con incentivo NEET e con altri incentivi di natura economica. No con altre riduzioni/decontribuzioni.
Autorizzazione Commissione Europea: Si, confermata.
Incentivo occupazione giovani under 30
Riferimento normativo: art. 1, cc. 100 ss., L. 205/2017.
Destinatari: datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato di giovani under 30.
Requisiti: giovani under 30 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
Scadenza: permanente.
Modalità di richiesta: flusso Uniemens secondo istruzioni Inps.
Esclusioni: lavoro domestico, lavoro intermittente.
Datore di lavoro:
– deve avere il DURC regolare;
– deve essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro e rispettare le condizioni per la fruizione degli incentivi ex. art. 31 D. Lgs. 150/2015;
– non deve aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti e non deve procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, a licenziamenti per GMO dello stesso lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato nella medesima qualifica.
Misura: esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Importo massimo: 3.000€ annui parametrati su base mensile.
Durata: 12 mesi. In caso di prosecuzione di contratto di apprendistato di un giovane under 30, i 12 mesi decorrono dalla fine del periodo agevolato di apprendistato.
Cumulabilità: Si con altri incentivi di natura economica (es. decontribuzione Sud, incentivo NEET,…).
Incentivo occupazione donne svantaggiate
Riferimento normativo: art. 1, c. 298, L. 197/2022.
Destinatari: datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Requisiti:
– donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne prive di impiego regolarmente retribuito in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
– donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi assunte in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale uomo-donna (D.l. 327/2022);
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Scadenza: dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Modalità di richiesta: invio istanza on-line all’Inps e successivo recupero del bonus nel flusso Uniemens secondo istruzioni Inps Circ. n. 58/2023.
Misura: esonero contributivo 100% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Importo massimo: 8.000€ annui parametrati su base mensile. Sono esonerati anche i versamenti relativi all’INAIL.
Durata massima:
– 12 mesi se assunzione a tempo determinato;
– 18 mesi se assunzione a tempo indeterminato;
– 18 mesi cumulativi totali se trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Datore di lavoro:
– deve avere DURC regolare;
– l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto;
– non deve aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
Esclusioni: lavoro domestico e intermittente.
Cumulabilità: si con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, purché non prevedano un divieto di cumulo con altri benefici.
Autorizzazione Commissione Europea: si, confermata.
Decontribuzione Sud
Riferimento normativo: art. 1, cc. 161-198, L. 178/2020.
Destinatari: datori di lavoro con lavoratori in una unità produttiva od organizzativa sita in una regione del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Scadenza: 31/12/2029.
Modalità di richiesta: flusso Uniemens secondo istruzioni Inps. Se sede legale non al Sud Italia, va richiesto un codice di autorizzazione.
Misura: esonero contributivo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali pari a:
– 30% fino al 2025;
– 20% fino al 2027;
– 10% fino al 2029.
Datore di lavoro:
– deve avere il DURC regolare;
– deve essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro.
Esclusione: settore agricolo, finanziario e lavoro domestico.
Cumulabilità: si con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenzaile dovuta salvo espressa incumulabilità dell’altro incentivo.
Autorizzazione Commissione Europea: si, concessa fino al 31/12/2023.
Incentivo percettori misura di inclusione
Riferimento normativo: art. 10, D.l. 48/2023.
Destinatari: datori di lavoro privati, Agenzie per il Lavoro, intermediatori di lavoro anche in forma di Ente del Terzo Settore o percettori che avviano una propria attività.
Requisiti:
– assunzione di beneficiario di Assegno di Inclusione a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato, tempo determinato o stagionale;
– beneficiari dell’Assegno di Inclusione che avviano attività in proprio.
Scadenza: nessuna.
Modalità di richiesta: sarà resa nota dall’Inps. L’offerta di lavoro deve essere stata preventivamente presente sul sistema SIISL.
Misura.
– Se assunzione a tempo indeterminato: esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Durata massima: 12 mesi. Importo massimo: 8.000€ annui riparametrati su base mensile.
– Se assunzione a tempo determinato o lavoro stagionale: esonero 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Durata massima: 12 mesi. Importo massimo: 4.000€ annui riparametrati su base mensile.
– Se Agenzia per il Lavoro: incentivo all’Agenzia per ogni lavoratore assunto a seguito di specifica attività. Importo massimo: 2.400€ per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche apprendistato o a scopo di somministrazione), 1.200€ per ogni contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.
– Al beneficiario dell’Assegno di Inclusione che avvia una professione o un’attività anche in forma cooperativa, è riconosciuto un contributo pari a 500€ per un massimo di 6 mensilità, nel limite di 3.000€.
Datore di lavoro:
– deve avere il DURC regolare;
– deve ottemperare agli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
– agevolazione ammessa ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Incentivo occupazione giovanile (NEET)
Riferimento normativo: art. 27 D.l. 48/2023.
Destinatari: datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante giovani cosiddetti NEET, Not (engaged) in Education, Employment or Training.
Requisiti: giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o formazione iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Scadenza: assunzioni effettuate tra 01/06/2023 e 31/12/2023.
Modalità di richiesta: va presentata domanda all’INPS con apposita procedura telematica come da circolare Inps n. 68/2023. Entro 5 giorni l’Inps fornisce comunicazione dell’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo, ed entro ulteriori 7 giorni va stipulato il contratto per poter usufruire dell’incentivo.
Misura: 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto del 20%. Durata massima: 12 mesi dalla data di assunzione.
Esclusioni: lavoro domestico.
Cumulabilità: si con Incentivo Occupazione Giovani (art. 1, c. 297, L. n. 197/2022) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo, la misura diminuisce dal 60% al 20%.
Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità
Riferimento normativo: art. 28 D.l. n. 48/2023.
Destinatari: datori di lavoro privati quali enti del Terzo Settore o assimilabili che assumono a tempo indeterminato giovani con disabilità, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, ai sensi della L. 68/99, collocamento mirato.
Requisiti: giovani disabili di età inferiore a 35 anni.
Scadenza: contratti sottoscritti da 01/08/2022 al 31/12/2023.
Modalità di richiesta: si attendono istruzioni Inps.
Misura: modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, modalità e termini di presentazione della domanda saranno definite con DPCM o decreto interministeriale da adottare entro il 01/03/2024.
Datore di lavoro:
– deve avere DURC regolare;
– essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro.
Incentivo occupazione over 50
Riferimento normativo: art. 4, cc. 8-11, L. n, 92/12.
Destinatari: datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato o indeterminato over 50.
Requisiti: soggetti over 50 disoccupati da almeno 12 mesi.
Scadenza: nessuna.
Modalità di richiesta: invio istanza online all’INPS tramite modulo 92-2012 e fruizione attraverso denuncia mensile Uniemens, come da istruzioni Inps.
Misura: esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Durata massima:
– 12 mesi se assunzione a tempo determinato:
– 18 mesi se assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Esclusioni: lavoro domestico e intermittente.
Datore di lavoro:
– deve avere DURC regolare;
– deve essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro;
– l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.
Cumulabilità: si con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, purché non prevedano un divieto di cumulo con altri benefici.
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