Agevolazione per chi assume donne vittime di violenza

Nel triennio 2024-2026, i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del c.d. Reddito di Libertà, possono usufruire di un esonero contributivo pari al 100% fino a 8.000 € annui. 

Vediamo come funziona, chi ne ha diritto e come fare domanda.

Chi può beneficiare dell’agevolazione? 

I datori di lavoro privati che rispettano:

Quali lavoratrici rientrano nell’incentivo?

Le donne che, alla data di assunzione:

  • sono disoccupate;
  • percepiscono il Reddito di Libertà o misure analoghe previste da fonti regionali o provinciali.

Cos’è il Reddito di Libertà?

È un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Obiettivo: contribuire a sostenerne l’autonomia economica.

Quali rapporti di lavoro sono incentivati?

  • Assunzioni a tempo indeterminato o determinato, sia full time che part time;
  • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • assunzioni a scopo di somministrazione;
  • rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo stresso con una cooperativa di lavoro.

Durata incentivo

  • 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • massimo 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. 

Misura incentivo

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000€ annui, riparametrato su base mensile e riproporzionato in caso di part time.

È cumulabile con altri incentivi?

Si, a condizione che:

  • non espressamente escluso;
  • sussista un residuo di contribuzione “sgravabile” nel limite della contribuzione dovuta.

Come richiederlo?

Bisogna presentare apposita istanza di ammissione all’INPS, utilizzando il modulo di istanza online “ERLI”.

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