Il 19 marzo è una ex festività abolita. Nella tradizione cristiana è una festa in onore di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa e padre di Gesù, ma è una ex festività. Cosa vuol dire?
L’ex festività è una festività abolita, un giorno che in passato era considerato festivo ma oggi non più. La Legge n. 54/1977 ha disposto che cessano di essere festivi:
- 19 marzo S. Giuseppe;
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- SS. Pietro e Paolo 29 giugno (che resta festivo solo per la città di Roma);
- 4 novembre, festa dell’Unità, che però è stata spostata alla prima domenica di novembre.
Ex festività in busta paga
La disciplina delle festività abolite è contenuta nei CCNL. Generalmente, la contrattazione collettiva, prevede 32 ore annue di permessi che si aggiungono ai permessi retribuiti. Quindi sono ore retribuite che compensano l’abolizione delle quattro festività elencate in precedenza.
Possono essere monetizzate?
Si, come previsto per i permessi retribuiti.
Esempio
- CCNL Commercio. In sostituzione delle 4 festività abolite, i lavoratori hanno diritto a gruppi di 4 o di 8 ore di permessi retribuiti, per un totale di 32 ore annue. I permessi vanno fruiti individualmente in periodi di minore attività e rotazione dei lavoratori per non ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
In conclusione
Per la regolamentazione delle festività abolite verificare il proprio CCNL.